Dopo un lungo e tormentato iter parlamentare (cinque passaggi tra le due Camere) è stata finalmente approvata, in Commissione ambiente del Senato, con potere deliberante, la nuova legge sugli spazi verdi urbani, denominata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio con il numero 10/2013 ed è quindi pienamente in vigore dal16 febbraio 2013.
La legge, proposta inizialmente nel 2011 al fine di formalizzare e adeguare ai tempi attuali la cosidetta “festa degli alberi” (nata nel lontano 1923) si è via via riempita, nei passaggi parlamentari, di contenuti innovativi sul tema del verde urbano e specificatamente del verde pensile e del verde verticale grazie all’azione pressante e continua di AIVEP.
L’Associazione ha operato tramite il gruppo di lavoro romano che ha prodotto una relazione tecnica evidenziando informazioni ed elementi di supporto ai parlamentari impegnati nelle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento. La relazione ha raccolto numerose memorie tecnico scientifiche concretizzate nel documento esplicativo che costituisce la ragione stessa della Norma. Come tale è stato distribuito ai membri delle Commissioni e alle strutture interessate in ambito dei Ministeri dell’Ambiente, delle Risorse Agricole e del Tesoro. Va anche dato merito all’On.le Realacci di essersi impegnato, negli ultimi giorni dell’attività parlamentare, per consentire il 21 dicembre del 2012 l’approvazione definitiva della legge nelle due Commissioni, unico modo per evitare l’insabbiamento di fine legislatura.
Di seguito una sintetica analisi della legge, con i passi per noi più importanti. E’ anche possibile scaricare una versione integrale, in formato pdf, del testo della norma, da noi commentato con evidenziature nei punti salienti e con qualche inciso di riferimento alla normativa citata nel provvedimento.
Legge 10/2013
LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 10
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
(GU n.27 del 1-2-2013)
Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
L’articolo prevede il riconoscimento del 21 novembre come “Giornata nazionale degli alberi” in sostituzione di quanto previsto da un regio decreto del 1923, con una serie di indicazioni e precisazioni sulle conseguenti attività istituzionali
Art. 2 Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
L’articolo inserisce modifiche alla legge 113 che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato, con una serie di indicazioni e obblighi per i Comuni (informazione e censimento)
Art. 3 Monitoraggio sull’attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113
L’articolo prevede l’istituzione di un comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell’Ambiente per attività di:
- monitoraggio della legge 113 e di tutte le leggi per lo sviluppo del verde pubblico
- promozione delle relative attività degli enti locali
- proposizione di un piano nazionale di interventi (aree verde permanenti, adeguamento edilizia e infrastrutture pubbliche e scolastiche per la riqualificazione degli edifici ….. anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi…)
- verifica e monitoraggio dei punti precedenti
- ………………………………………
Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
L’articolo estende le attività del comitato di cui al punto precedente al monitoraggio annuale sui piani regolatori, nelle loro varie articolazioni, per il rispetto dei vincoli di verde urbano, per l’adozione di varianti per il verde e prevede l’utilizzo del 50% minimo delle maggiori entrate derivanti da permessi e sanzioni per la realizzazione di opere pubbliche di ….. recupero urbanistico e manutenzione del patrimonio comunale …
Inoltre l’articolo prevede la possibilità di:
- concedere in gestione le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivita’ collettive sociali e culturali di quartiere….. per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni …… mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara
- concedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1997)
Prevede la possibilità di estendere contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni alle attività finalizzate all’assorbimento della CO2
Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
L’articolo prevede che le regioni, le province e i comuni promuovano l’incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l’elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
- alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- agli edifici esistenti, tramite l’incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- alle coperture a verde quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
- ……………..
- alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l’obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
- alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde …..
Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono prevedere:
- particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
- opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell’amministrazione comunale.
Art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
L’articolo contiene una serie di definizioni e norme sul patrimonio arboreo.
Art. 8 Clausola di salvaguardia
|