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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale
degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del
protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione
del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il
miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita'
degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione
superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la
conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree
ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale,
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche'
per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della
conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e'
intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale
e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le
istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le
regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in
aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine
di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali
regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare
riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con
modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e'
abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2002, n. 142, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 104, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1924, n. 117:
"Art. 104. E' istituita nel Regno la festa degli
alberi.
Essa sara' celebrata ogni anno nelle forme che saranno
stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale
e dell'istruzione pubblica.".
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